L’art. 18 CCII prevede che le misure protettive del patrimonio richieste dall’imprenditore in sede di accesso al percorso di Composizione Negoziata della Crisi operino automaticamente a partire dalla data della pubblicazione della relativa istanza nel Registro delle Imprese.
Spetta, invece, al Giudice investito della richiesta di conferma di tali misure con il ricorso di cui all’art. 19, comma 1, CCII stabilirne la relativa durata che, ai sensi del successivo comma 4, deve essere compresa tra un minimo di 30 ed un massimo di 120 giorni eventualmente prorogabili.
La giurisprudenza di merito ha sempre ancorato la decorrenza della durata delle misure protettive stabilita dal giudice in sede di conferma delle stesse alla data di pubblicazione della relativa istanza nel Registro delle Imprese, con conseguente retroattività degli effetti derivanti dal provvedimento giudiziale che le conferma.
Tuttavia, il Tribunale di Treviso, in una recente ordinanza di conferma delle misure protettive ottenuta dallo scrivente studio con gli avvocati Filippo Lo Presti ed Elisa Mardegan (advisor legali) e con advisor finanziario il Dott. Enrico Grigolin, ha stabilito – in discontinuità con la prevalente giurisprudenza e in aderenza alla migliore dottrina specialistica – che il termine (da 30 a 120 giorni) accordato discrezionalmente dal giudice a norma dell’art. 19, comma, 4, CCII decorre dalla data del deposito dell’ordinanza decisoria e non dalla data di pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese.
