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Concordato semplificato ed esdebitazione del socio fideiussore: la pronuncia del Tribunale di Padova

rassegna-stampa

L’omologazione del concordato liquidatorio semplificato libera il socio illimitatamente responsabile dalle obbligazioni derivanti dalle fideiussioni precedentemente rilasciate nell’interesse della società?

Sì, secondo il Tribunale di Padova.

SC&A – Studio Commercialisti & Avvocati, con gli avvocati Filippo Lo Presti e Ilaria Manin, ha ottenuto l’accoglimento dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c. avverso alcune cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al socio illimitatamente responsabile di una società ammessa al concordato semplificato.

Le cartelle riguardavano crediti vantati da Mediocredito Centrale in relazione a garanzie personali rilasciate dal socio nell’interesse della società prima dell’accesso alla procedura.

Con la sentenza n. 1027/2026, pubblicata il 15 giugno 2026, il Tribunale di Padova ha accolto l’opposizione, accertando l’inesistenza del diritto di Mediocredito Centrale di procedere a esecuzione forzata nei confronti del socio per effetto dell’omologazione del concordato liquidatorio semplificato della società. Mediocredito Centrale e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state inoltre condannate, in solido, alla rifusione delle spese di lite.

I principi affermati dal Tribunale

La pronuncia ha chiarito che:

  • l’art. 117 CCII trova applicazione anche nel concordato semplificato, non essendo incompatibile con la struttura della procedura;
  • l’omologazione rende il concordato vincolante per tutti i creditori anteriori e produce i relativi effetti esdebitatori anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, salvo diversa previsione del piano;
  • l’assenza del voto dei creditori non impedisce l’applicazione dell’art. 117 CCII, poiché il contraddittorio è garantito attraverso il vaglio del Tribunale e la possibilità per i creditori di proporre opposizione all’omologazione.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la qualità di fideiussore, anche a prima richiesta, non escluda l’effetto esdebitatorio. La responsabilità del soggetto trova infatti titolo, in via principale e assorbente, nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile, con la conseguenza che il creditore può essere soddisfatto esclusivamente secondo le modalità e nei limiti previsti dal concordato.

La sentenza ha infine precisato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere correttamente convenuta nel giudizio di opposizione, in quanto soggetto incaricato della riscossione e dell’eventuale esercizio dell’azione esecutiva. Ha altresì ribadito che l’opposizione preventiva all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c. non è soggetta a termini di decadenza, fermo restando il limite rappresentato dall’inizio dell’esecuzione.