Qual è il corretto rimedio per impugnare il provvedimento con cui il Giudice delegato, in sostituzione del Comitato dei creditori, autorizza il Curatore a concludere una transazione?
La Corte di Cassazione ha chiarito che il provvedimento deve essere impugnato mediante reclamo al Tribunale ai sensi dell’art. 36, secondo comma, L.F.
Con la sentenza n. 15790/2026, pubblicata il 22 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un istituto bancario avverso il decreto con cui il Tribunale di Padova aveva pronunciato sul provvedimento adottato dal Giudice delegato in sostituzione del Comitato dei creditori.
La pronuncia ha accolto la tesi sostenuta in primo grado da SC&A – Studio Commercialisti & Avvocati, con gli avvocati Filippo Lo Presti, Vincenza Valeria Cicero e Giulia Bassanini, e, nel giudizio di legittimità, dall’avv. Tommaso Manferoce, contribuendo a chiarire una questione che aveva dato luogo, nel tempo, a differenti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.
L’orientamento accolto dalla Corte di Cassazione
La Corte ha aderito all’impostazione che attribuisce rilievo alla natura sostanziale e alla funzione del provvedimento, anziché al soggetto che materialmente lo ha adottato.
Quando il Giudice delegato interviene in surroga del Comitato dei creditori ai sensi dell’art. 41, quarto comma, L.F., il suo provvedimento conserva infatti la natura gestoria o amministrativa propria dell’atto che sarebbe spettato al Comitato. Ne consegue che il relativo mezzo di impugnazione deve essere individuato nel reclamo previsto dall’art. 36 L.F., e non in quello disciplinato dall’art. 26 L.F.
I principi di diritto affermati
La Corte di Cassazione ha precisato che:
- il provvedimento adottato dal Giudice delegato in sostituzione del Comitato dei creditori – nella fattispecie, un’autorizzazione alla transazione – è impugnabile mediante reclamo ai sensi dell’art. 36 L.F. e non dell’art. 26 L.F.;
- assume rilievo determinante la funzione gestoria del provvedimento, diretto a integrare la richiesta del Curatore e destinato a rimanere assorbito nella stessa quale completamento dell’iter procedimentale;
- l’impugnazione deve essere proposta direttamente dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’art. 36, secondo comma, L.F.;
- i motivi di reclamo possono riguardare esclusivamente la violazione di legge, con esclusione di ogni censura attinente al merito della scelta gestoria.
La sentenza ha inoltre chiarito che il decreto emesso dal Tribunale sul reclamo non presenta natura decisoria né definitiva e, pertanto, non è impugnabile mediante ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
