Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata, regolato dagli artt. 25 sexies e septies CCII è una procedura ancora poco utilizzata, posto che nella Regione Veneto – dall’introduzione dell’istituto nell’ordinamento nel giugno 2022 – sono state presentante sole 7 procedure (dato pubblicato in Unioncamere, Osservatorio crisi d’impresa seconda edizione, censito sulla base del numero delle aperture iscritte nel Registro delle Imprese), di cui 4 nella provincia di Padova.
Il recentissimo decreto di omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio emesso dal Tribunale di Padova (G.D. dott. Cantelli), probabilmente il primo del Foro Patavino, ottenuto dallo scrivente studio con gli Avvocati Filippo Lo Presti e Ilaria Manin e con il fondamentale supporto dell’advisor finanziario Dott. Gianmarco Rando e con nomina del liquidatore giudiziale nella persona del Dott. Giulio De Agostini, consente di apprezzare quali siano gli aspetti fondamentali sui quali il Tribunale ha fondato il proprio giudizio di fondatezza della domanda di omologazione:
posto che il piano concordatario consiste, in estrema sintesi, in un’operazione di cessione dell’intero patrimonio della società debitrice, con distribuzione dell’attivo derivante dalla liquidazione concordataria secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione, il Tribunale ha preventivamente accertato il rispetto di queste ultime e verificato la “fattibilità” del piano medesimo ai sensi dell’art. 25 sexies, comma quarto, CCII. Tale giudizio sulla realizzabilità del piano si è fondato sull’analisi del parere reso dall’Ausiliario e dalla proposta concordataria nel suo complesso (con valorizzazione delle stime predisposte dalla società debitrice).
Infine, è stato imprescindibile il confronto con l’alternativa liquidatoria, il quale, analiticamente descritto, ha consentito al Giudice di convincersi del fatto che la proposta concordataria avrebbe assicurato un’utilità a ciascun creditore ed in particolare ai chirografari, i quali in ipotesi di liquidazione giudiziale sarebbero rimasti del tutto insoddisfatti.
